1 Un assicurato che non ha ancora concluso la sua formazione professionale ha diritto al rimborso delle spese di formazione supplementari dovute all’invalidità, se:
- a.
- non ha ancora conseguito un reddito lavorativo determinante pari ad almeno tre quarti dell’importo minimo della rendita di cui all’articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 194655 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); o
- b.
- ha esercitato un’attività ausiliaria per meno di sei mesi senza formazione.
2 Se l’assicurato aveva già iniziato una formazione prima di essere invalido oppure nel caso in cui, senza invalidità, avrebbe potuto svolgere una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono da base comparativa per il calcolo delle spese supplementari dovute all’invalidità.
3 Sono considerate spese supplementari dovute all’invalidità le spese che una persona invalida deve sostenere in più rispetto a una persona non invalida per la prima formazione professionale o per il perfezionamento a causa dell’invalidità.
4 Queste spese supplementari sono considerate rilevanti, se ammontano almeno a 400 franchi l’anno.
5 Nel calcolo delle spese supplementari dovute all’invalidità sono computabili:
- a.
- le spese sostenute per acquisire le necessarie nozioni e abilità;
- b.
- le spese per l’acquisto di utensili personali e abiti da lavoro;
- c.
- le spese di trasporto.
6 Se, a causa della sua invalidità, l’assicurato è posto in un centro di formazione, l’assicurazione per l’invalidità si assume le spese di vitto e alloggio.
7 In caso di vitto e alloggio fuori dal centro di formazione, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa, fatti salvi accordi contrattuali (art. 24 cpv. 2):
- a.
- per il vitto, gli importi di cui all’articolo 90 capoverso 4 lettere a e b;
- b.
- per l’alloggio, le spese necessarie comprovate, ma al massimo fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 90 capoverso 4 lettera c.