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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 Nel quadro dei controlli in virtù dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a LAI, l’UFAS può chiedere od ordinare agli uffici AI e ai servizi medici regionali di adottare provvedimenti al fine di procedere alla necessaria ottimizzazione.
2 Gli uffici AI e i servizi medici regionali devono presentare periodicamente all’UFAS un rapporto conforme alle sue istruzioni sull’adempimento dei loro compiti.
3 Dopo aver consultato gli uffici AI, l’UFAS può emanare prescrizioni sulla formazione e il perfezionamento del personale specializzato degli uffici AI e dei servizi medici regionali. Prende le misure necessarie a garantire tale formazione e tale perfezionamento.
273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).