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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 Per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti di cui agli articoli 54a capoverso 1 e 57 LAI, l’UFAS conclude con ogni ufficio AI cantonale una convenzione sugli obiettivi. La convenzione precisa in particolare l’efficacia e la qualità da raggiungere, nonché le modalità del rendiconto.276
2 Se un ufficio AI cantonale rifiuta di firmare la convenzione sugli obiettivi, l’UFAS emana istruzioni per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti.
3 L’UFAS mette a disposizione degli uffici AI cantonali gli indicatori necessari per raggiungere gli obiettivi.
275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
276 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).