Ordinanza
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Art. 53 Vigilanza finanziaria 277
1 L’UFAS esercita la vigilanza finanziaria sugli uffici AI cantonali.278 2 Gli uffici AI devono sottoporre all’UFAS per approvazione, secondo le direttive di quest’ultimo, le spese d’esercizio e gli investimenti mediante il preventivo, il piano finanziario per i tre anni successivi e il conto annuale. L’UFAS può esigere dagli uffici AI e dalle casse di compensazione ulteriori documenti necessari per l’esercizio della vigilanza.279 3 Alla vigilanza finanziaria sull’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero si applica l’articolo 43 capoverso 2. 277 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 278 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 279 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |