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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell’ufficio AI. La contabilità dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero è tenuta dalla Cassa svizzera di compensazione.
2 La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l’ufficio AI. Sono contabilizzati separatamente anche i contributi e le prestazioni dell’assicurazione, da una parte, e le spese di gestione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI, dall’altra. L’UFAS emana istruzioni in proposito.
3 Gli articoli 159 lettere b e c nonché 160 capoversi 1 e 3–5 OAVS281 si applicano per analogia alla revisione della contabilità degli uffici AI.282
280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).