Ordinanza
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Art. 57 Spese di amministrazione delle casse di compensazione 286
1 Le casse di compensazione riscuotono i contributi per le spese d’amministrazione presso i datori di lavoro, gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa indipendente e quelli senza attività lucrativa; si applicano le stesse aliquote dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 2 Il DFI stabilisce eventuali sussidi del Fondo di compensazione per coprire le spese d’amministrazione delle casse di compensazione. 286 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). |