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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 57Spese di amministrazione delle casse di compensazione 286
1 Le casse di compensazione riscuotono i contributi per le spese d’amministrazione presso i datori di lavoro, gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa indipendente e quelli senza attività lucrativa; si applicano le stesse aliquote dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2 Il DFI stabilisce eventuali sussidi del Fondo di compensazione per coprire le spese d’amministrazione delle casse di compensazione.
286 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).