1 Il contratto di prestazioni stabilisce l’importo dell’indennità di cui all’articolo 18abis capoverso 3 lettera a LAI. Può in particolare prevedere un’indennità speciale destinata al prestatore di personale per un’assunzione successiva alla fornitura di personale a prestito. L’importo massimo dell’indennità complessiva ammonta a 12 500 franchi per assicurato.
2 Al prestatore di personale è inoltre versata un’indennità secondo l’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI, se nel periodo di svolgimento del provvedimento l’assicurato non lavora per oltre due giorni di lavoro consecutivi in seguito a una malattia. L’indennità è versata a partire dal terzo giorno, sempre che il prestatore di personale continui a versare un salario all’assicurato o un’assicurazione d’indennità giornaliera gli accordi prestazioni.
3 L’importo dell’indennità secondo l’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI ammonta, per giorno di assenza, a:
- a.
- 48 franchi, per aziende con 50 collaboratori al massimo;
- b.
- 34 franchi, per aziende con oltre 50 collaboratori.
4 Il diritto all’indennità secondo l’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI sussiste al massimo fino alla conclusione del rapporto di lavoro. L’importo dell’indennità è conteggiato al più presto dopo questo momento.
5 L’ufficio AI decide la durata necessaria del provvedimento. Questa non può tuttavia superare un anno.
6 L’Ufficio centrale di compensazione versa le indennità di cui ai capoversi 1 e 2 direttamente al prestatore di personale.
69 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).