1 Per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.58
1bis Sono considerati provvedimenti di riformazione professionale anche i provvedimenti di formazione che permettono di raggiungere un livello di formazione superiore, se necessari a mantenere o migliorare la capacità al guadagno.59
2 Se una prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa dell’invalidità, una nuova formazione professionale è assimilata alla riformazione professionale, purché l’ultimo reddito lavorativo conseguito durante la formazione interrotta sia almeno pari al 30 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI.60
3 Se l’assicurato ha diritto alla riformazione professionale, l’assicurazione assume le spese di formazione e quelle di vitto e alloggio nel centro di formazione.
4 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatti salvi accordi contrattuali (art. 24 cpv. 2):61
- a.
- per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90 capoverso 4 lettere a e b;
- b.
- per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 capoverso 4 lettera c.62
57Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
59 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).