Ordinanza
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Art. 7 Aiuto in capitale
1 Un aiuto in capitale può essere assegnato a un assicurato invalido, idoneo all’integrazione e domiciliato in Svizzera, il quale abbia le conoscenze professionali e le qualità psichiche necessarie all’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, in quanto si diano i presupposti economici di un’attività duratura sufficiente all’esistenza dell’assicurato e una bastevole garanzia per il finanziamento. 2 L’aiuto in capitale può essere assegnato senza obbligo di rimborso oppure sotto forma di prestito infruttifero o a interesse. In sua vece si possono concedere impianti aziendali o prestare garanzie.70 70Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43). BGE
105 V 63 () from 29. Mai 1979
Regeste: Art. 21 IVG und Ziff. 10 HVI Anhang. Zum Begriff der existenzsichernden Erwerbstätigkeit (Änderung der Rechtsprechung). |