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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 72bisPerizie mediche bidisciplinari e pluridisciplinari 302303
1 Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l’UFAS ha concluso una convenzione.
1bis Le perizie che interessano due discipline mediche devono essere eseguite da un centro peritale o da una coppia di periti con cui l’UFAS ha concluso una convenzione.304
2 I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio.
302Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5679).
303 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
304 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).