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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 Il preavviso di cui all’articolo 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo l’articolo 57 capoverso 1 lettere d e f–i LAI rientrano nei compiti degli uffici AI.309
2 Il preavviso è notificato segnatamente:
a.
all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale;
b.
alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni o ai quali va pagata la prestazione in denaro;
c.
alla cassa di compensazione competente, se si tratta di una decisione riguardante una rendita, un’indennità giornaliera o un assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni;
d.
al competente assicuratore contro gli infortuni o all’assicurazione militare, se sono tenuti a versare prestazioni;
al competente assicuratore-malattie secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 26 settembre 2014311 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal), se è tenuto a versare prestazioni;
f.
al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a versare prestazioni secondo gli articoli 66 capoverso 2 e 70 LPGA. Ove la competenza non sia definita, la decisione sarà notificata all’ultimo istituto a cui la persona assicurata era stata affiliata o all’istituto presso il quale sono stati annunciati diritti a prestazioni.
308Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).
309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
310 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).