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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 74quaterComunicazione delle deliberazioni 322
1L’ufficio AI comunica per iscritto all’assicurato la deliberazione emanata giusta articolo 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notificazione di una decisione.
2 Comunica inoltre la decisione relativa alla prestazione transitoria di cui all’articolo 74ter lettera g all’istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni e al competente organo esecutivo dell’assicurazione contro la disoccupazione. L’istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni ha il diritto di chiedere la notificazione di una decisione.323
322Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).
323 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).