Ordinanza
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Art. 78 Pagamento 338
1 L’assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell’ufficio AI, le spese dei provvedimenti d’integrazione preventivamente stabiliti da quest’ufficio. Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall’articolo 10 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.339 2 ...340 3 ...341 4 Le spese dei provvedimenti d’integrazione come pure quelle d’accertamento e di viaggio sono pagate dall’Ufficio centrale di compensazione. È fatto salvo l’articolo 79bis.342 5 Di regola, il pagamento è fatto all’agente che ha attuato i provvedimenti o ha eseguito l’accertamento. 6 Se il pagamento è fatto all’assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l’assicurazione prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l’adeguato impiego. 7 Le fatture degli organi d’esecuzione e delle persone in contatto permanente con l’assicurazione sono pagate tramite girata sul conto postale o sul conto bancario.343 338Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43). 339Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 340Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251). 341 Abrogato dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 342Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). 343 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023721). |