1 I fornitori di prestazioni possono inviare le fatture concernenti le spese di cui all’articolo 78:
- a.
- all’Ufficio centrale di compensazione mediante trasmissione elettronica di dati; o
- b.
- all’ufficio AI competente che trasmette in seguito le fatture all’Ufficio centrale di compensazione.
2 L’ufficio AI e, se occorre, il servizio medico regionale verificano se le fatture sono giustificate e l’Ufficio centrale di compensazione verifica la loro concordanza con eventuali convenzioni. L’Ufficio centrale di compensazione effettua il pagamento delle fatture.345
3 I dati necessari alla verifica delle fatture sono trasmessi elettronicamente dall’ufficio AI all’Ufficio centrale di compensazione o dall’Ufficio centrale di compensazione all’ufficio AI.
4 Se una fattura è contestata o se dev’essere fatta valere una richiesta di restituzione, l’ufficio AI emana le necessarie decisioni.
5 L’UFAS emana direttive in merito alla presentazione delle fatture secondo l’articolo 27ter LAI nonché alla trasmissione, alla verifica e al pagamento delle medesime.346
344 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1998, in vigore dal 15 ago. 1998 (RU 1998 1839).
345 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
346 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).