Ordinanza
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Art. 80 Pagamento
1 Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS356.357 L’UFAS può, in certi casi, affidare il pagamento delle indennità giornaliere ai centri d’integrazione.358 1bis Fatto salvo l’articolo 24quater LAI, in caso di prima formazione professionale, le indennità giornaliere sono versate:
2 Acconti possono essere pagati a domanda, se l’assicurato o i suoi congiunti abbisognano d’indennità giornaliere a scadenze più brevi.360 3 ...361 357 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023721). 358Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456). 359 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 360Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456). 361Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691). |