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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 80Pagamento
1 Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS356.357 L’UFAS può, in certi casi, affidare il pagamento delle indennità giornaliere ai centri d’integrazione.358
1bis Fatto salvo l’articolo 24quater LAI, in caso di prima formazione professionale, le indennità giornaliere sono versate:
a.
al centro o all’istituzione di formazione, che le riversa all’assicurato;
b.
direttamente all’assicurato, se svolge una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria.359
2 Acconti possono essere pagati a domanda, se l’assicurato o i suoi congiunti abbisognano d’indennità giornaliere a scadenze più brevi.360