Ordinanza
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Art. 81 Attestato 362
1 L’istituto, o la persona, presso il quale l’assicurato è sottoposto a provvedimenti d’integrazione o a esami oppure esegue un avviamento professionale, deve attestare, su modulo ufficiale e a destinazione dell’ufficio AI, il numero di giorni che danno diritto all’indennità giornaliera o a un’indennità per spese di custodia e d’assistenza. Il periodo di attesa per il quale è dato un diritto all’indennità giornaliera è attestato dall’ufficio AI competente. Se il diritto all’indennità giornaliera dipende dal grado d’incapacità al lavoro, l’ufficio AI deve procurarsi, ove occorra, un’attestazione medica.363 2 L’attestato dev’essere rilasciato prima del termine di pagamento. Terminata l’applicazione di provvedimenti prescritti o spirato il termine per il quale è dato il diritto all’indennità giornaliera, l’attestato deve essere trasmesso senza indugio all’ufficio AI. 362Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251). 363 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). |