Ordinanza
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Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal 398
All’assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l’ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. 398 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |