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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 88Procedura
1 La procedura di revisione è avviata dall’ufficio AI che alla data dell’inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d’ufficio ai sensi dell’articolo 40.386
3 L’ufficio AI comunica il risultato del riesame di rendite o di assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni alla competente cassa di compensazione. Nel caso degli assegni per grandi invalidi per assicurati minorenni e dei contributi per l’assistenza, esso comunica il risultato all’Ufficio centrale di compensazione. L’ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l’assicurato ha chiesto una modificazione.388
4 Sono applicabili, per analogia, gli articoli 66 e 69 a 76.
386Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).
387Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992(RU 1992 1251).
388 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).