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Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)1

1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.

Art. 88sexies Principio dell’assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all’articolo 1 a capoverso 1 lettera c LAINF

I det­ta­gli e la pro­ce­du­ra dell’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni del­le per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 1a ca­po­ver­so 1 let­te­ra c LAINF401 so­no ret­ti dal­la le­gi­sla­zio­ne sull’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni.