Ordinanza
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Art. 96 Valutazioni scientifiche 426
1 Dopo aver consultato la Commissione federale AVS/AI, il DFI elabora un programma pluriennale di valutazioni scientifiche sull’applicazione della legge. Verifica costantemente il programma di cui stabilisce un bilancio preventivo. 2 L’UFAS è incaricato dell’esecuzione del programma. Può delegare a terzi l’esecuzione parziale o integrale del programma. 426 Originario sotto Cap. 8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). |