Ordinanza
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Art. 96bis Requisiti minimi per le convenzioni con gli organi d’esecuzione cantonali 427
1 Gli uffici AI e gli organi d’esecuzione cantonali di cui all’articolo 68bis capoverso 1 lettera d LAI stabiliscono nelle convenzioni di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter LAI almeno le prestazioni, il gruppo target, le competenze e la verifica dei contenuti delle convenzioni. Verificano il rispetto delle convenzioni. 2 L’UFAS precisa i requisiti minimi e valuta l’attuazione dell’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter LAI. Gli uffici AI sono tenuti a informare in qualsiasi momento l’UFAS e gli uffici di revisione sull’utilizzazione dei sussidi e a consentire loro la consultazione dei propri documenti commerciali determinanti. 427 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |