Ordinanza
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Art. 98ter Convenzioni di collaborazione: competenza e procedura 437
1 Il DFI è responsabile per la conclusione delle convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 68sexies LAI. 2 Sono considerate associazioni mantello del mondo del lavoro soltanto le associazioni mantello attive a livello nazionale o di regione linguistica. 3 Le associazioni mantello del mondo del lavoro presentano all’UFAS una richiesta di convenzione di collaborazione. L’UFAS mette a disposizione un modulo a tal fine. 4 Prima di concludere una convenzione di collaborazione, il DFI consulta la Commissione federale AVS/AI. 437 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |