Ordinanza
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Art. 98quater Convenzioni di collaborazione: contenuto 438
1 Le convenzioni di collaborazione contengono come minimo disposizioni concernenti:
2 I provvedimenti previsti dalle convenzioni di collaborazione non possono derogare alle disposizioni della LAI e devono essere eseguiti a livello nazionale o di regione linguistica. 3 Se una convenzione di collaborazione prevede la partecipazione dell’assicurazione per l’invalidità al finanziamento dei provvedimenti, devono essere rispettate le condizioni della legge del 5 ottobre 1990439 sui sussidi. 438 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |