Ordinanza
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Art. 79 Fatturazione nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG quater350
1 Nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG (Diagnosis Related Groups) il fornitore di prestazioni deve fornire un numero d’identificazione unico per gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche ai sensi dell’articolo 79ter. La struttura dell’insieme dei dati deve rispettare la struttura uniforme valida in tutta la Svizzera stabilita dal DFI secondo l’articolo 59a capoverso 1 OAMal351. 2 Le diagnosi e le procedure ai sensi dell’articolo 79ter capoverso 1 devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate per la statistica medica degli stabilimenti ospedalieri alla cifra 62 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993352 sulle rilevazioni statistiche. 3 Il fornitore di prestazioni trasmette contemporaneamente alla fattura gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche secondo l’articolo 79ter capoverso 1 all’assicurazione per l’invalidità. 4 L’ufficio AI determina per quali fatture è necessario un esame più approfondito. 350 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). La mod. giusta l’all. 2 cifra II n. 118 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023, concerne soltanto il testo francese (RU 2022 568). |