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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta la cifra II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 36Prestazioni particolari a favore dei minorenni 213
2 I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un’assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell’articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.215
213Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
214 Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
215 Per. introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).
216 Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 apr. 2012, con effetto dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2403).