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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta la cifra II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 39eDeterminazione del bisogno di aiuto riconosciuto
1 L’ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore.
2 Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti:
a.
per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere a–c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell’assegno per grandi invalidi:
1.
20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve,
2.
30 ore in caso di grande invalidità di grado medio,
3.
40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato;
b.
per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere d–g: in totale 60 ore;
c.
per la sorveglianza di cui all’articolo 39c lettera h: 120 ore.
3 Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue:
a.
per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita;
b.
per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita;
c.
per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell’articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita.
4 I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l’assicurato trascorre settimanalmente in un istituto.
5 I contributi concessi dall’assicurazione per l’invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l’articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l’articolo 39 c lettera h.225
225 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).