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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta la cifra II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 Nell’esecuzione dei compiti affidati loro dalla legge e dalla presente ordinanza, gli uffici AI provvedono a una gestione dei casi continua e uniforme.
2 La gestione dei casi comprende:
a.
l’analisi della situazione del momento;
b.
la pianificazione delle tappe successive;
c.
l’accompagnamento e la sorveglianza delle prestazioni concesse dall’assicurazione per l’invalidità; e
d.
il coordinamento, interno ed esterno, con le persone e i servizi coinvolti.
3 Gli uffici AI decidono individualmente la natura, la durata e l’entità della gestione dei casi.
4 Un accompagnamento personale e attivo da parte dell’ufficio AI nell’ambito della gestione dei casi è effettuato per i provvedimenti sanitari di cui agli articoli 12 e 13 LAI soltanto con il consenso dell’assicurato o del suo rappresentante legale.
5 Nel singolo caso, per l’esecuzione della gestione dei casi per i provvedimenti sanitari gli uffici AI possono ricorrere a terzi idonei.
260 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).