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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta la cifra II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
2 Sono considerati provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettera b i provvedimenti vicini al mercato del lavoro che si svolgono dopo la conclusione dell’obbligo scolastico in aziende del mercato del lavoro primario o istituzioni al fine di verificare l’idoneità e la predisposizione dell’assicurato a possibili formazioni e di familiarizzare l’assicurato con le esigenze del mercato del lavoro primario. Questi provvedimenti hanno una durata di 12 mesi al massimo.
3 Sono considerati provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c i provvedimenti che si svolgono in aziende del mercato del lavoro primario o istituzioni al fine di verificare l’idoneità e la predisposizione dell’assicurato a possibili attività e indirizzi professionali. Questi provvedimenti hanno una durata complessiva di tre mesi al massimo. Se le informazioni necessarie per decidere un indirizzo professionale o un’attività non sono ancora disponibili, i provvedimenti possono essere prolungati di tre mesi al massimo.
4 Gli obiettivi e la durata dei provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 3 sono stabiliti individualmente in funzione delle capacità dell’assicurato. Si pone fine al provvedimento in particolare se:
a.
l’obiettivo è stato raggiunto o non può essere raggiunto;
b.
si impone un provvedimento d’integrazione più adatto;
c.
il proseguimento non è ragionevolmente esigibile per motivi medici.
51 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).