Ordinanza
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Art. 5ter Perfezionamento professionale 56
1 L’assicurazione per l’invalidità si assume le spese suppletive del perfezionamento professionale, se la differenza fra le spese sopportate dall’assicurato a causa della sua invalidità e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere se non fosse invalido supera l’importo annuo di 400 franchi. 2 Il calcolo delle spese suppletive è effettuato confrontando le spese sopportate dalla persona invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente sostenere per la stessa formazione. 3 Fanno parte delle spese computabili nei limiti previsti dal capoverso 2, quelle fatte per acquisire le necessarie nozioni e abilità, quelle per l’acquisto di utensili personali e abiti da lavoro, le spese di trasporto come pure le spese di vitto e alloggio fuori casa causate dall’invalidità. 4 Il rimborso delle spese di vitto e alloggio fuori casa è calcolato in base all’articolo 5bis capoverso 7, fatti salvi accordi contrattuali. 56 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |