Ordinanza
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Art. 56 Locali per gli organi d’esecuzione 285
1 L’UFAS incarica il Fondo di compensazione AVS/AI/IPG (compenswiss) di acquistare, costruire o vendere, con imputazione ai conti ordinari dell’AI, i locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità. Questi locali fanno parte degli attivi dell’assicurazione per l’invalidità. 2 L’usufrutto è disciplinato in un contratto di diritto pubblico stipulato tra l’ufficio AI e compenswiss. Il contratto stabilisce almeno i dettagli relativi all’utilizzo degli immobili e l’indennità. L’UFAS disciplina i dettagli dell’usufrutto necessari e approva i contratti. 285 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |