Ordinanza
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Art. 6ter Assegno per il periodo d’introduzione 64
1 Il salario lordo di cui all’articolo 18b LAI include tutti i contributi del datore di lavoro e del lavoratore alle assicurazioni sociali. 2 L’assegno per il periodo d’introduzione copre tutti i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. 3 Se l’assicurato si ammala o è vittima di un infortunio durante il periodo d’introduzione, l’assegno è dovuto per il periodo in cui il datore di lavoro continua a versare il salario, ma non oltre la durata massima prevista nell’articolo 18bcapoverso 1 LAI. 4 L’assegno per il periodo d’introduzione non è dovuto se l’assicurato ha diritto:
5 L’assegno per il periodo d’introduzione è versato dalla Centrale di compensazione. 64 Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 set. 2007 (RU 2007 5155). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). 65 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). |