Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta la cifra II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 Il salario lordo di cui all’articolo 18b LAI include tutti i contributi del datore di lavoro e del lavoratore alle assicurazioni sociali.
2 L’assegno per il periodo d’introduzione copre tutti i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali.
3 Se l’assicurato si ammala o è vittima di un infortunio durante il periodo d’introduzione, l’assegno è dovuto per il periodo in cui il datore di lavoro continua a versare il salario, ma non oltre la durata massima prevista nell’articolo 18bcapoverso 1 LAI.
4 L’assegno per il periodo d’introduzione non è dovuto se l’assicurato ha diritto:
a un’indennità secondo la legge del 25 settembre 195266 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG); o
b.
a indennità giornaliere di un altro assicuratore in seguito all’interruzione del lavoro dovuta a malattia o infortunio.
5 L’assegno per il periodo d’introduzione è versato dalla Centrale di compensazione.
64 Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 set. 2007 (RU 2007 5155). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
65 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).