1 Sono considerate spese indispensabili di viaggio in Svizzera, ai sensi dell’articolo 51 della legge federale, quelle per recarsi presso l’agente esecutore qualificato più vicino. Se l’assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumersi le spese supplementari.
2 Sono rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l’itinerario più diretto. Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli vengono risarcite le relative spese.413
2bis Le spese di viaggio non sono rimborsate, se l’assicurato beneficia di uno dei seguenti provvedimenti d’integrazione:
- a.
- fornitura di personale a prestito (art. 18abis LAI);
- b.
- assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI);
- c.
- aiuto in capitale (art. 18d LAI).414
3 Oltre alle spese di trasporto, l’assicurazione rimborsa il viatico e le indispensabili spese accessorie, in particolare, le spese di viaggio per una persona che deve necessariamente accompagnare l’assicurato. Nel caso di viaggi di congedo o per visite, non viene accordato nessun viatico.415
4 Il viatico ammonta a:
| Fr. |
|---|
- a.
- quando l’assenza dal domicilio dura da cinque a otto ore
| 11.50 il giorno |
- b.
- quando l’assenza dal domicilio supera le otto ore
| 19.— il giorno |
- c.
- per il pernottamento fuori di casa
| 37.50 la notte.416 |
5 Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni. L’UFAS designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.
412Nuovo testo giusta la cifra I del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).
413Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
414Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
415Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).
416Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2116).