Ordinanza
|
Art. 96quater Formazioni transitorie cantonali 429
1 Sono considerate provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1ter LAI le formazioni transitorie cantonali svolte in virtù dell’articolo 12 LFPr430 che prevedono una prestazione supplementare per le persone di età inferiore ai 25 anni che soffrono di un danno alla salute e hanno richiesto una prestazione dell’AI. 2 Se è stata conclusa una convenzione secondo l’articolo 96bis, l’ufficio AI può partecipare al massimo a un terzo dei costi dei provvedimenti preparatori cantonali di cui al capoverso 1. 3 I provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1ter LAI sono svolti dopo la conclusione dell’obbligo scolastico e principalmente presso strutture di formazione professionale ordinarie. Analogamente a quanto previsto all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre 2003431 sulla formazione professionale, durano al massimo un anno. 429 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |