Ordinanza
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Art. 24sexies Collaborazione e tariffe dei provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale e dei provvedimenti professionali 161
1 Gli uffici AI sono autorizzati a stipulare convenzioni secondo l’articolo 27 capoverso 1 LAI per provvedimenti di cui agli articoli 14a–18 LAI nel luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un’installazione permanente o esercita l’attività professionale. La tariffa è stabilita in base a criteri conformi all’uso locale e al mercato nonché di economia aziendale. 2 L’ufficio AI verifica regolarmente la qualità, l’efficacia e l’economicità della fornitura di prestazioni nonché le tariffe, compreso il rimborso delle spese. 161 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |
