Ordinanza
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Art. 32bis Basi di calcolo in caso di risorta invalidità 191
Se un assicurato, la cui rendita era stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità, nei tre anni seguenti ricupera il diritto alla rendita a causa della stessa affezione (art. 28 LAI), le basi di calcolo della rendita precedente sono ancora determinanti, a condizione che siano vantaggiose per l’assicurato. Se nel frattempo, il suo coniuge ha acquisito un diritto a una rendita per la vecchiaia o per l’invalidità o è deceduto, l’articolo 29quinquies LAVS192 è applicabile. 191Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691). |
