Ordinanza
|
|
Art. 35bis Esclusione del diritto 205
1 Gli assicurati che hanno compiuto il 18° anno di età e che soggiornano in un’istituzione per almeno 24 giorni per mese civile al fine di attuare provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 LAI non hanno alcun diritto all’assegno per grandi invalidi per il mese in questione. È fatto salvo il capoverso 4. 2 I minorenni che soggiornano in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 non hanno alcun diritto a un assegno per grandi invalidi per questi giorni. Sono fatti salvi il capoverso 4 e l’articolo 42bis capoverso 4 LAI.206 2bis I minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi in virtù dell’articolo 42bis capoverso 4 LAI devono inoltrare all’ufficio AI, unitamente alla fattura, anche l’attestazione dello stabilimento ospedaliero prevista in quella disposizione.207 2ter I minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto continuano ad aver diritto a un assegno per grandi invalidi.208 3 Per un soggiorno in un’istituzione sono determinanti i giorni per i quali l’assicurazione per l’invalidità copre le spese di soggiorno stazionario nell’istituzione.209 4 Le restrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell’articolo 37 capoverso 3 lettera d. 5 ...210 205 Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 206 Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 dell’O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545). 207 Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545). 208 Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545). 209 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177). 210 Abrogato dalla cifra I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). BGE
104 V 127 () from 9. November 1978
Regeste: Hilflosenentschädigung. Die Umschreibung der schweren Hilflosigkeit in Art. 36 Abs. 1 IVV widerspricht Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht und ist daher für die Hilflosenentschädigung nach AHVG anwendbar. |
