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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta la cifra II n. 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all’assistenza o alla cura degli assicurati in cui l’assicurato:
a.
non è responsabile dell’esercizio della forma di alloggio collettivo;
b.
non è libero di decidere a quali prestazioni d’aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o
c.
deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza.
2 Le istituzioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all’articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti.
3 Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d’aiuto da quest’ultimo sono equiparate agli istituti.
4 Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l’assicurato:
a.
può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assistenza di cui necessita;
b.
può condurre una vita autonoma e responsabile; e
c.
può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative.
5 Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti.
211 Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177).