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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta la cifra II n. 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 38Accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana 218
1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di un danno alla salute:
a.
non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona;
b.
non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona; oppure
c.
rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.
2 L’assicurato continua ad avere diritto all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d’invalidità dell’AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell’AVS.219
3 È considerato unicamente l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390–398 del Codice civile220.221
218Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
219 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).