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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta la cifra II n. 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
2 L’assicurato può presentare le sue obiezioni all’ufficio AI per scritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l’ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall’assicurato.
3 Le altre parti presentano le loro obiezioni all’ufficio AI per scritto.
4 L’audizione dell’assicurato non conferisce il diritto né a un’indennità giornaliera né al rimborso delle spese di viaggio.
312 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).
313 Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).