1 L’assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell’ufficio AI, le spese dei provvedimenti d’integrazione preventivamente stabiliti da quest’ufficio. Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall’articolo 10 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.339
2 ...340
3 ...341
4 Le spese dei provvedimenti d’integrazione come pure quelle d’accertamento e di viaggio sono pagate dall’Ufficio centrale di compensazione. È fatto salvo l’articolo 79bis.342
5 Di regola, il pagamento è fatto all’agente che ha attuato i provvedimenti o ha eseguito l’accertamento.
6 Se il pagamento è fatto all’assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l’assicurazione prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l’adeguato impiego.
7 Le fatture degli organi d’esecuzione e delle persone in contatto permanente con l’assicurazione sono pagate tramite girata sul conto postale o sul conto bancario.343
338Nuovo testo giusta la cifra I del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).
339Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
340Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 giu. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).
341 Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
342Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
343 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023721).