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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta la cifra II n. 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
2 Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell’assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza è applicabile l’articolo 88bis capoverso 2.377
3 Alla restituzione non condonata di prestazioni irrecuperabili si applica per analogia l’articolo 79bis OAVS.378
376 Abrogato dalla cifra I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
377Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
378Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).