Ordinanza
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Art. 13 Ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni
1 Di regola le autorità federali e cantonali non riscuotono le une dalle altre né emolumenti né indennità per il tempo o il lavoro dedicato al disbrigo di affari contemplati dalla legge.11 1bis Le spese a carico della Confederazione nell’applicazione dell’articolo 79alettera b della legge sono assunte dal Cantone.12 2 Qualora un’autorità federale ordini l’arresto di una persona, la Confederazione assume le spese dei seguenti provvedimenti:
11Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). 12Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). |