Ordinanza
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Art. 15
1 L’autorità minorile competente (art. 33 cpv. 1 della legge) è quella designata dal Cantone giusta l’articolo 369 del Codice penale svizzero14. 2 Le autorità cantonali, se ricevono direttamente da un’autorità estera una domanda di rimpatrio concernente uno straniero minore di 20 anni, contro cui sanno che all’estero è pendente un’istruzione penale o l’esecuzione di una sanzione per un crimine o un delitto, ne informano senza indugio l’Ufficio federale. 3 Se il rimpatrio avviene giusta l’articolo 33 della legge, l’Ufficio federale ne comunica gli effetti allo Stato richiedente. 14RS 311.0. Vedi ora l’art. 35 della LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile (RS 311.1). |