Ordinanza
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Art. 19 Arresto in vista d’estradizione
L’Ufficio federale può ordinare anche per telescrivente o per telefono l’arresto in vista d’estradizione. Tale ordine dev’essere confermato immediatamente e per scritto con un ordine formale (art. 47 della legge); quest’ultimo è notificato alla persona perseguita. |