Ordinanza
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Art. 1a Competenza per la garanzia di reciprocità 3
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può garantire la reciprocità ad altri Stati. 3 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3669). |