1 Se un documento scritto contiene informazioni la cui comunicazione all’estero non è ammissibile, l’autorità esecutiva ne fa una copia o una fotocopia omettendo le indicazioni che devono essere tenute segrete.5
2 Su tali copie essa menziona il fatto, il luogo e il motivo dell’omissione ed attesta che il resto è integralmente conforme all’originale.
3 A richiesta, l’Ufficio federale di giustizia6 (detto qui di seguito «Ufficio federale») riceve in visione il testo integrale non modificato.
4 Le disposizioni che precedono, applicate per analogia, valgono anche per altri supporti d’informazioni.
4Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 20044937).