Ordinanza
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Art. 20 Esecuzione della carcerazione
1 Di regola, la carcerazione è eseguita secondo le prescrizioni del Cantone. Se le circostanze lo esigono, l’Ufficio federale può, dopo aver conferito con il Cantone, ordinare che si proceda in altro modo. Agevolazioni nella carcerazione possono essere concesse soltanto previo consenso dell’Ufficio federale. 2 Consultato il Cantone, l’Uffcio federale decide chi controlla la corrispondenza del carcerato. 3 Il presente articolo si applica anche quando il carcere in vista d’estradizione è ordinato in aggiunta a quello preventivo o espiatorio. |